Consenso “libero e attuale”
La riforma prevede che il consenso deve essere:
esplicito e volontario, non presunto o dedotto da comportamenti ambigui;
attuale, cioè valido nel momento in cui l’atto sessuale avviene;
libero, privo di coercizione, intimidazione, manipolazione o incapacità di intendere e volere.
L’approccio oltrepassa la precedente impostazione basata sulla costrizione fisica o morale.
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